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Abusi edilizi, ordine di demolizione e sanatoria: interviene il Consiglio di Stato

Abusi edilizi, ordine di demolizione e sanatoria: interviene il Consiglio di Stato

Nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, l’art.
31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede come unica
possibilità la loro demolizione con ripristino dello stato
legittimo.

Abusi edilizi tra demolizione e sanatoria

L’unica possibilità offerta dall’attuale normativa edilizia si
chiama “accertamento di conformità” che, come previsto al
successivo art. 36, vincola la sanatoria edilizia alla “doppia
conformità”. Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria,
considerato che al momento non esistono possibilità di condono
(alias sanatoria straordinaria), è necessario che l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda (c.d. abuso formale).

In caso di assenza della doppia conformità e, quindi, di
impossibilità alla sanatoria dell’abuso, alla regola della
demolizione non c’è altra alternativa.

Abusi edilizi, ordine di demolizione e sanatoria: la sentenza
del Consiglio di Stato

Questo concetto è stato affrontato dalla giustizia
amministrativa che negli anni è riuscita a definire
…continua a leggere

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