Il concetto di abuso edilizio va di pari passo
con quello di sanatoria, anche se occorre fare subito una
distinzione fondamentale in materia, tra condono e accertamento di
conformità.
Con il primo è possibile ottenere una sanatoria “sostanziale” di
immobili costruiti violando la disciplina urbanistica ed
edilizia; la seconda, definita come “accertamento di
conformità”, riguarda invece interventi eseguiti in assenza di
titolo abilitativo, ma che sulla carta sono conformi alla normativa
edilizia e urbanistica sia al momento della violazione che al
momento della presentazione dell’istanza.
Approfondiamo questi temi scendendo nel dettaglio per
comprendere quando e come è possibile sanare un abuso
edilizio:
- Gli abusi edilizi considerati nel Testo Unico Edilizia;
- La sanatoria edilizia o accertamento di conformità ex art. 36
del d.P.R. n. 380/2001; - La sanatoria edilizia o accertamento di conformità ex art. 37
del d.P.R. n. 380/2001; - Il condono edilizio.
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