Il Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001),
nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali,
prevede un articolata sequenza di atti che si concludono con
l’ingiunzione (al proprietario e al responsabile dell’abuso) alla
rimozione o demolizione dell’abuso edilizio contestato.
Inottemperanza alla demolizione: interviene il TAR
Nel caso in cui il responsabile dell’abuso non provvede al
ripristino dello “stato legittimo” (e
sempre che l’ordine di demolizione non sia stato impugnato) scatta
una nuova sequenza di atti che prevede:
- l’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, previa notifica all’interessato, che costituisce titolo
per l’immissione gratuita nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari del Comune (art. 31, comma 4, TUE); - l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti (art. 31,
comma 4-bis, TUE).
Su quest’ultima sanzione è
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