Tra le novità più rilevanti inserite negli ultimi anni
all’interno del d.P.R. n. 380/2001 vi è certamente il comma 2-bis,
art. 9-bis che, colmando un vuoto normativo durato a lungo, ha
definito per la prima volta la condizione di “stato legittimo”
degli immobili e delle unità immobiliari.
Lo stato legittimo e i centri abitati
Una definizione che cambia in funzione del fatto che l’immobile
o l’unità abitativa siano:
- provvisti di titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa; - siano stati edificati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o sussista un
principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non
sia disponibile copia.
Per questi ultimi esistono due date chiave che fanno da
spartiacque:
- il 1942 che con la Legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica) ha
previsto l’obbligo di dotarsi di licenza edilizia nelle aree già
urbanizzate (centri abitati); - il 1967 che con la Legge n. 765/1967 (Legge Ponte) ha esteso a
tutto il territorio nazionale
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