La precarietà di un’opera edilizia si determina in base a due
specifici criteri: quello strutturale e quello funzionale. Il primo
impone che il manufatto non sia infisso stabilmente al
suolo, mentre l’altro richiede che l’opera abbia
carattere solo temporaneo.
Si tratta di due elementi che devono coesistere, in quanto
un’opera che risulta chiaramente destinata ad un impiego duraturo
non può essere considerata precaria, a prescindere dalla struttura
e dai materiali utilizzati per la realizzazione.
Il concetto di precarietà peraltro non dev’essere confuso con
quello di stagionalità, per il quale l’impiego
stagionale dell’opera comporta un utilizzo annuale ricorrente, e
non esclude certo il potenziale carattere permanente del
manufatto.
Realizzazione veranda: non è opera precaria
Di coseguenza, una veranda utilizzata in via continuativa e
permanente, ad esempio, è a tutti gli effetti una
nuova costruzione che necessita del permesso di
costruire. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con
la sentenza
del 27 marzo 2024 n. 2917, con cui ha respinto
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