In base a quanto prevedono le norme dell’art. 119 del decreto Rilancio, in ambito condominiale è prevista la possibilità di ottenere il Superbonus eclusivamente per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Di conseguenza ai fini della valutazione della fattibilità degli interventi programmati relativamente alla possibilità di ottenere il salto di due classi occorre considerare solo la coibentazione della facciata ed eventualmente del tetto, e la sostituzione della caldaia, come interventi trainanti, e l’installazione di pannelli solari e colonnine di ricarica come interventi trainati.
Tutti gli eventuali interventi realizzati dai singoli condomini all’interno delle proprietà private, invece, non hanno alcun rilievo in riferimento alla possibilità per il condominio di ottenere il Superbonus, tarttandosi, appunto, di interve nti nelle proprietà private. Per questo motivo, peraltro, non è previsto l’ingresso di nessun tecnico incaricato nelle unità immobiliari ai fini della verifica dei parametri necessari per il salto di classe, né tantomeno i proprietari sono tenuti a fornire all’amministratore o al tecnico alcuna documentazione sugli eventuali lavori interni effettuati.
Quindi quanto dichiarato dall’ammistratore e dal tecnico incaricato successivamente non è corretto in riferimento alla possibilità che interventi interni non in regola effettuati da singoli proprietari possano bloccare la detrazione condominiale. In ogni caso se si tratta di un immobile costruito prima del 1945 o nel centro storico, poichè in questi casi la coibentazione è vietata dalla legge senza il via libera della Sopraintendenza, è possibile ottenere il Superbonus per gli eventuali interventi trainati nel proprio appartamento anche senza interventi trainanti a patto che, ovviamente, l’appartamento in questione ottenga la riduzione di due classi energetiche.
Source: repubblica.it
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