

Qualsiasi nuovo intervento su un immobile non ancora sanato
costituisce un’ulteriore violazione della normativa
in materia edilizia. Si tratta di un principio
consolidato in giurisprudenza, riaffermato di recente dalla
Corte di Cassazione con la sentenza
del 13 marzo 2025, n. 10054, confermando la
legittimità dell’ordine di demolizione di una
sopraelevazione realizzata su un immobile
oggetto di domanda di condono, mai perfezionata.
Sopraelevazione abusiva in pendenza di condono: è prosecuzione
dell’illecito edilizio
Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato il rigetto
della richiesta di revoca/sospensione dell’ordine di
demolizione operato dalla Corte d’Appello in qualità di
giudice dell’esecuzione, relativa a una sopraelevazione di 190 mq
realizzata abusivamente su un immobile sul quale era pendente
un’istanza di condono edilizio.
Nel dettaglio, il ricorrente ha precisato che:
- per i piani inferiori dell’immobile era stata presentata una
domanda di condono edilizio quasi 40 anni prima; - per il perfezionamento della pratica erano stati effettuati i
pagamenti richiesti dalla normativa; - il Comune aveva rilasciato la documentazione
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