Il silenzio ha sempre valore, quando si tratta di
sanatoria edilizia. Precisamente, quando si è in
presenza di un’istanza di accertamento di
conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), se l’Amministrazione non
si pronuncia espressamente entro il termine di 60 giorni, sulla
domanda si forma una fattispecie tipica di silenzio significativo
in senso sfavorevole al richiedente, il c.d.
silenzio-diniego che va impugnato.
Sanatoria edilizia: il silenzio della PA equivale a un no
A ricordarlo è il TAR Lombardia con la
sentenza del 19 giugno 2024, n. 1889, con cui ha
respinto sul ricorso contro il silenzio rigetto consolidatosi sulla
richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai
sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a un
intervento di recupero ai fini abitativi di un
sottotetto esistente.
Nel caso in esame, la proprietaria dell’appartamento ha
affermato di aver eseguito legittimamente l’intervento in quanto
sarebbe realizzato tre anni dopo il conseguimento
dell’agibilità dei locali, ai sensi dell’art. 63,
comma 4 della L.R. Lombardia n. 12/2005.
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