L’accesso a documenti, dati e informazioni riguardanti attività
di pubblico interesse detenuti dalla pubblica amministrazione
dev’essere consentito ai soggetti che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale a visionarli.
In tale ottica, è onere del soggetto interessato dimostrare che
il diritto di accesso ai relativi documenti sia necessario per la
cura e la difesa dei propri interessi; diritto per il quale non è
previsto, in ogni caso, alcun termine
decadenziale.
Accesso agli atti: se l’istanza è motivata va consentito
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 3 settembre 2024, n.
7394, con cui è stato accolto il ricorso
proposto per l’annullamento del diniego di accesso relativo a
documenti per i quali l’interessato ha dimostrato di aver diritto a
prenderne visione.
In particolare, l’art. 22 della Legge n. 241/1990 (Norme in
materia di procedimento amministrativo) dispone che debba
essere consentito l’accesso a documenti, dati
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