La domanda di accesso agli atti di gara è sorretta da un
interesse concreto, attuale e diretto a ottenere
l’ostensione dei documenti, quando l’istante
evidenzia, con sufficiente chiarezza le concrete circostanze
potenzialmente idonee a prefigurare, sia pure in termini di
eventualità, un’apprezzabile prospettiva di risoluzione del
contratto aggiudicato a un altro operatore.
Accesso agli atti di gara: l’interesse del secondo
classificato
La conferma della legittimità della richiesta di accesso agli
atti di gara arriva dal Consiglio di Stato, con la
sentenza
del 5 novembre 2024, n. 8848, con la quale ha respinto
l’appello proposto dall’aggiudicataria di una procedura aperta per
l’affidamento in concessione di un servizio da svolgere all’estero
e la cui lex specialis prevedeva obbligatoriamente l’iscrizione nel
registro delle imprese dello Stato in cui avrebbe dovuto essere
eseguito il contratto, oppure la costituzione di “una società
di diritto locale entro 120 giorni dalla stipula del contratto,
pena la risoluzione dello stesso ex art. 1456 del
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