Con la risoluzione n. 77/2021, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito agli effetti prodotti dall’accettazione tacita delle opere appaltate – quando il committente non procede ad alcuna “formalizzazione” dell’accettazione delle opere realizzate dalle società appaltatrici – sulla disciplina del super ammortamento.
Premettendo che, dal punto di vista fiscale, l’ipotesi di accettazione tacita non è espressamente disciplinata dalle disposizioni legislative concernenti il super ammortamento, né specificata in documenti di prassi, attraverso la risoluzione l’amministrazione, richiamando l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione in materia (sentenza n. 10582/2015), afferma che, al pari dell’accettazione espressa, quella tacita è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera b), del Tuir. Pertanto, l’accettazione per facta concludentia non può essere ostativa all’accesso al super ammortamento.
La risoluzione è disponibile in allegato.
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