Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Accorgimenti operativi in tema di Superbonus 110 per cento – La Stampa

Accorgimenti operativi in tema di Superbonus 110 per cento – La Stampa

Uscito il decreto legge Rilancio 34 del 2020, che ha introdotto agli art. 119 e 121 la detraibilità fiscale al 110 % delle spese sostenute per gli interventi volti a efficienza energetica, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) molte società hanno iniziato a operare in qualità di “contraente generale” (cd. GC o General Contractor). Vengono offerti progettazione, fornitura e posa in opera, anche (o solo) ricorrendo a subappalti, di materiali e impiantistica per ottenere la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici, villette unifamiliari o condomìni piccoli o grandi trattando, in quest’ultimo caso, con gli amministratori di condominio, partecipando -anche tramite loro tecnici interni o liberi professionisti convenzionati- alle assemblee condominiali per presentare il pacchetto “chiavi in mano” ai condòmini. Dopo le recentissime Risposte ad interpello 254 e 261 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi AdE) e la 904-334 del 2021 della Direzione Regionale Entrate Lombardia, committenti ed operatori si interrogano sulle possibili conseguenze e sulle modalità operative da seguire. Le questioni non sono di poco conto, stante che l’AdE ha ribadito che, per quanto riguarda gli oneri ribaltati e oggetto di “rifatturazione” al committente, in ogni caso, non può essere applicato ed incluso alcun margine per remunerare l’attività di mero coordinamento posta in essere dal GC, in quanto costituirebbe un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 % espressamente menzionati dalla normativa. L’AdE ha anche richiamato, a sostegno di tale principio, la propria circolare n. 30/E dell’8.8.2020. Si ricorda che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’AdE provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante (in tutto od in parte) nei confronti del contribuente, importo maggiorato degli interessi e delle sanzioni (art. 121 decreto Rilancio). Solo in caso di concorso nella violazione (ipotesi difficilmente ipotizzabile) concorre la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari del credito e, si ritiene, del professionista (commercialista, consulente del lavoro, Caf) che ha apposto il visto di conformità inviato all’AdE. Per chi deve iniziare la procedura del Superbonus si consiglia di incaricare direttamente tutti i professionisti (per verifica della regolarità urbanistica, studio di fattibilità, progettazione, redazione attestazioni da inviare ad Enea, responsabile sicurezza e commercialista, consulente del lavoro o Caf per visto di conformità da inviare all’AdE) e, nell’affidamento lavori, di distinguere tra chi fa solo attività di coordinamento o fa lavorazioni effettive. Verificando che non vengano comunque applicati ricarichi sulle fatturazioni di professionisti e subappaltatori, che sarebbero a rischio di revoca come detrazioni fiscali e che potrebbero venire richiesti ai committenti. Salvo che il committente metta in conto di tenere a proprio carico i costi di tale servizio di coordinamento, ritenuto comodo.

Source: lastampa.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment