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Adempimenti e documenti necessari per usufruire del bonus facciate 2021 – idealista.it/news

I contribuenti che vogliono usufruire del bonus facciate 2021 dovranno apportare una serie di documenti e seguire degli specifici adempimenti. Vediamo quali sono gli adempimenti e i documenti necessari per il bonus facciate 2021

Pagamenti bonus facciate 2021

Il primo adempimento riguarda la forma di pagamento. Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%. L’agevolazione può comunque essere riconosciuta nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi sopra indicati (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi del cosiddetto “ecobonus” o della detrazione per interventi di recupero edilizio), e a condizione che non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.
  •  

Documenti e adempimenti per il bonus facciate

Per usufruire del bonus facciate 2021, i contribuenti sono inoltre tenuti a

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri

Inoltre dovrà provvedere a presentare la seguente documentazione relativa agli interventi realizzati:

  •  fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
  • la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento
  •  le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
  •  le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
  • la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:

  •  la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato. Nella scheda devono essere indicati
  • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
  • la tipologia di intervento effettuato
  •  il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio 15 Bonus facciate –

 Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna inviare all’Enea

  • l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi.
  • la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori
  • la copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005, o il provvedimento regionale equivalente
  •  le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)
  • la stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Gli stessi adempimenti previsti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono essere osservati dai contribuenti titolari di reddito d’impresa che vogliono avvalersi del “bonus facciate”. Tuttavia, essi non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.

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