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Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 31 maggio – Euroconference NEWS

Il trentaduesimo appuntamento di Adempimenti In Diretta è iniziato, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello dichiarativo 730/2022, mentre nell’ambito della sessione “scadenziario”, dopo aver evidenziato le prossime scadenze di dichiarazioni, comunicazioni e versamento, è stato riservato un focus ai princìpi fondamentali dell’Imu.

Infine, nella sessione “adempimenti in pratica” è stata esaminata la gestione del modello 730 con TS Studio.

Sono arrivati svariati quesiti; ne ho selezionati dieci, ritenuti più interessanti, da pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.

Sul podio ci sono:

3. IMU: DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

2. IMU: GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI

1. IMU: ACQUISTO IMMOBILE A GIUGNO

# 10

Ristrutturazione: indicazione CCNL in fattura


L’indicazione in fattura del ccnl è necessaria anche per i lavori di ristrutturazione edilizia 50%?

ST. ASS. G.


Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la circolare 19/E/2022, l’indicazione dei contratti collettivi, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture, è obbligatoria per i contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi, o che optano per le alternative alla fruizione diretta, delle seguenti agevolazioni:

  • superbonus, previsto dall’articolo 119 D.L. 34/2020;
  • recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1 lett. a), b) e d), Tuir;
  • efficienza energetica, di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013;
  • adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, L. 63/2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della Legge di bilancio per il 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1 lett. h), del Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16- ter L. 63/2013;
  • detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter L. 34/2020;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 D.L. 34/2020;
  • bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis Tuir;
  • bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, L. 205/2017.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, rientrando tra gli interventi di cui alla lett. d), del comma 1, dell’articolo 16-bis Tuir, sono sottoposti a tale previsione normativa.

# 9

730: agricoltore in regime di esonero


Un agricoltore in regime di esonero può presentare il modello 730?

ST. N. B. D. SNC


Tra i soggetti che possono presentare il modello 730 rientrano anche i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), del modello Irap e della dichiarazione annuale Iva.

# 8

730 senza sostituto di imposta


È ancora possibile presentare il mod. 730 con rimborso in assenza di sostituto, anche senza avere avuto rapporto di lavoro dipendente nel 2021? Tale apertura era stata prevista eccezionalmente 2 anni fa.

S. SNC


La risposta è positiva.

I contribuenti possono presentare il modello 730 anche in mancanza di un sostituto di imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

In questo caso, nelle informazioni relative al contribuente, occorre indicare, all’interno della casella “730 senza sostituto”, la lettera “A” e, all’interno del riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, occorre barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

# 7

730: spese mediche smarrite


Nell’ipotesi in cui un contribuente “smarrisse” gli scontrini parlanti relativi all’acquisto di alcuni medicinali ma gli importi degli stessi risultassero dal 730 precompilato, il contribuente dovrà eliminare tali importi oppure no?

C.C.


Al fine di poter “recuperare” le spese mediche detraibili smarrite occorre che il contribuente presenti, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, direttamente o tramite il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale, il modello 730 precompilato.

In questo modo, come indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 11/E/2015, la dichiarazione non sarà oggetto di controlli documentali ai sensi dell’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

# 6

730 presentato dall’erede


In caso di presentazione della dichiarazione 730/2022 per i redditi del de cuius deceduto nel 2021, chi effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta (in caso di IRPEF a debito) e chi riceverà le somme spettanti (in caso di IRPEF a credito)?

C.C.


Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2022, i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari.

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2022.

Al di là dei termini, i versamenti devono sempre effettuati dagli eredi.

Nell’ipotesti, invece, che dalla dichiarazione emerga un credito, il rimborso è effettuato direttamente dall’Amministrazione finanziaria entro i termini stabiliti.

In particolare, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione all’erede dichiarante del “modello 730 de cuius“ ed effettuerà appositi controlli per verificare la presenza di più eredi, oltre che l’eventuale presentazione della dichiarazione di successione.

# 5

Convenienza alla presentazione del modello 730


Perché ad un contribuente converrebbe presentare il modello 730 in luogo del modello Redditi PF?

S.C.


I contribuenti, in possesso di determinati redditi, possono presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730.

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso in quanto il contribuente:

  • non deve eseguire calcoli e, pertanto, la compilazione è più semplice;
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla busta paga (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

#4

Modello 730: 2 CU


Il contribuente che ha ricevuto due certificazioni uniche, per il medesimo periodo di imposta, è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi?

P.Z.


La risposta è affermativa.

Infatti, nell’ipotesi di più certificazioni uniche non conguagliate, è obbligatorio, fermi tutti gli altri requisiti, presentare il modello 730 (o in alternativa il modello Redditi PF) al fine di liquidare correttamente l’imposta dovuta.

# 3

Imu: diritto di abitazione coniuge superstite


Il coniuge superstite, con diritto di abitazione sull’immobile di lusso, deve pagare l’Imu? Oppure il versamento dell’imposta spetta ai figli del de cuius?

I.C.


L’articolo 540 cod. civ. riserva al coniuge superstite il diritto di abitare nella casa familiare; ossia nell’immobile in cui, con il proprio coniuge defunto, dimoravano abitualmente.

Il diritto di abitazione comporta che gli altri titolari di diritti reali di godimento sull’immobile non sono tenuti al pagamento dell’imposta.

In tale ipotesi, infatti, il coniuge superstite rappresenta l’unico soggetto passivo Imu e, di conseguenza, è tenuto in via esclusiva al pagamento dell’imposta, fatta salva l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze (una per categoria catastale).

# 2

Imu: genitore affidatario dei figli


L’ex coniuge assegnatario dell’immobile è soggetto al versamento dell’Imu?

A.C.


Con la riscrittura delle disposizioni Imu di cui alla L. 160/2019, la normativa è stata leggermente modificata, prevedendo come beneficiario dell’esenzione dall’imposta il genitore affidatario dei figli e non più il coniuge assegnatario dell’immobile.

Con la circolare 1/DF del 18 marzo 2020, il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito che “la differente formulazione della norma […] che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale” e che “nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina”.

Ne discende che la modifica normativa ha una connotazione estensiva, in quanto fa rientrare nel perimetro dell’esenzione dall’Imu per l’abitazione principale, oltre al coniuge assegnatario dell’immobile, anche il genitore affidatario dei figli nel contesto di una coppia di fatto.

In entrambi i casi la normativa richiede, ai fini dell’esenzione, che l’assegnazione derivi da un provvedimento del giudice, la cui individuazione e assegnazione della casa familiare non può essere contestata dal Comune in relazione all’esenzione dall’imposta.

# 1

Imu: acquisto immobile a giugno


Un nostro cliente è in attesa di stipulare il contratto di acquisto di una “seconda casa” al mare. Se dovesse sottoscrivere l’atto di compravendita ad inizio giugno, può versare l’intera imposta dovuta a saldo?

A.G.


Il Dipartimento delle Finanze, con una Faq dell’8 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in merito al calcolo dell’acconto Imu, affermando che:

  • l’”imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”;
  • il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”.

Pertanto, nell’ipotesi che il contribuente sottoscriva l’atto di acquisto entro il 15 giugno, occorre procedere al versamento, entro il 16 giugno, dell’acconto proporzionato a un mese di possesso dell’immobile.

Nel caso di pagamento tardivo, occorre pagare l’imposta con ravvedimento operoso (sanzione e interessi).

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Laura Mazzola Vedi tutti gli articoli dell’autore

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