Secondo quanto previsto dall’art. 48 del d.Lgs. n. 36/2023,
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla
soglia comunitaria deve rispettare i principi stabiliti nel Libro I
del Codice dei Contratti Pubblici, senza però “forzature” che
possano determinare deroghe immotivate.
Appalti sottosoglia: niente deroghe alla rotazione degli
affidamenti
Lo ha chiarito il MIT rispetto al quesito di una stazione
appaltante, sulla possibile deroga al divieto di
affidamento al contraente uscente giustificata non
solo nelle condizioni previste dall’art. 49, comma 4 (struttura del
mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del
precedente contratto), eventualmente anche per ragioni di
economicità.
La SA, per motivare la propria richiesta, ha fatto
riferimento all’art. 4 dello stesso Codice, secondo cui le
disposizioni del d.Lgs. n.36/2023 devono essere applicate in
conformità con i principi fondamentali sanciti dagli artt. 1, 2 e
3, conferendo loro una valenza di “super principi”, che includono
il principio del risultato, implicando l’attuazione del principio
del buon andamento e dei correlati principi di efficienza,
efficacia ed economicità.
Deroghe al principio di rotazione: il no del MIT
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