L’affidamento diretto non integra gli estremi di una gara vera e
propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di
preventivi, con conseguente dovere della stazione
appaltante di motivare la scelta dell’aggiudicatario non in ottica
comparativa, ma solo in termini di economicità e
di rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze.
Ne deriva un’ampia discrezionalità a carico della Stazione
Appaltante, sulla quale il giudice amministrativo non può sindacare
se non in caso di palese illogicità delle scelte effettuate.
Appalti pubblici: il TAR sull’affidamento diretto
A ricordare i presupposti dell’affidamento diretto ex art. 50,
comma 1, lett. b) del d-Lgs. n. 36/2023 (Codice dei
Contratti Pubblici) è il TAR Lazio
con la sentenza 11
novembre 2024, n. 19840, con la quale ha confermato la
legittimità dell’affidamento diretto a un OE che aveva presentato
l’offerta economica più conveniente. Secondo la ricorrente.
l’affidamento non sarebbe stato effettuato correttamente,
perché la SA avrebbe ingiustamente calcolato nell’importo
complessivo dell’appalto (un servizio di raccolta rifuti) anche i
costi ulteriori
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