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AGCM. Quando la pubblicità del Superbonus costituisce pratica commerciale scorretta – Reti di Giustizia

AGCM. Quando la pubblicità del Superbonus costituisce pratica commerciale scorretta - Reti di Giustizia
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 Con provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha affermato che costituisce pratica commerciale scorretta la condotta posta in essere dalla società consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari attraverso il sito web, i social e i volantini pubblicitari, proponendosi come società che si occupa dell’intera pratica dei lavori di riqualificazione edilizia rientranti nel Superbonus edilizio 110%, sebbene poi il professionista si limiti a rilasciare ai consumatori una relazione per lo studio di fattibilità dei lavori (fonte https://www.agcm.it/ricerca-avanzata-provvedimenti).

Analizziamo la vicenda sottoposta all’attenzione del Garante.

I fatti dell’istruttoria

I segnalanti hanno portato all’attenzione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la condotta posta in essere da una società operante come intermediaria tra le ditte edili e l’utente privato finale nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia.

Dall’istruttoria è emerso che 

1) la società segnalata, attraverso la pubblicità sui canali web e volantini, si è presentata ai consumatori come società che offre tutti i servizi necessari alla realizzazione del percorso previsto per usufruire del Superbonus edilizio 110%, dalla elaborazione dello studio di fattibilità alla realizzazione dei lavori di riqualificazione edilizia, compresa la pratica di cessione del credito fiscale maturato; 

2) l’unica forma di pagamento sarebbe stata la cessione del credito.

Tuttavia è accaduto che la società ha sottoscritto i contratti di ristrutturazione senza mai avviare i lavori di riqualificazione edilizia e ha richiesto ai propri clienti il pagamento immediato di una somma di denaro quale corrispettivo per la verifica di fattibilità dell’intervento e la contestuale redazione della perizia tecnica, di cui era stata prevista la restituzione solo alla fine dei lavori. Restituzione che non è mai avvenuta in quanto la società non ha eseguito alcun lavoro di riqualificazione edilizia.

Così la vicenda è stata segnalata all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

 Il parere dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato

L’Autorità Garante ha analizzato le due condotte poste in essere dalla società consistenti:

1) nel pubblicizzare la propria attività attraverso claim pubblicitari che lasciavano intendere che essa avrebbe seguito il cliente per tutta la pratica del Superbonus 110% sia a livello burocratico che cantieristico. Infatti l’Autorità ha evidenziato che dai messaggi pubblicitari utilizzati dalla società si evinceva che i servizi dalla medesima offerti facevano riferimento all’intero percorso seguendo “passo dopo passo il cliente a 360° per la pratica del Superbonus 110%” , dallo studio di fattibilità alla definizione del cronoprogramma in cui il cliente poteva scegliere di affidare l’esecuzione dei lavori alla società stessa e in tal caso la procedura sarebbe totalmente gestita e portata a termine dalla società medesima. Tra l’altro nel contratto sottoscritto con la clientela era previsto che l’importo ivi pattuito, quale corrispettivo per la verifica di fattibilità, sarebbe stato restituito al termine dei lavori se affidati alla società; il che non è avvenuto;

2) nel pubblicizzare come unica forma di pagamento la cessione del credito senza lasciar intendere che sarebbe stato richiesto un pagamento immediato. A parere dell’Autorità il claim utilizzato per promuovere i servizi offerti dalla società (“Unica forma di pagamento sarà la cessione del credito, senza Banche e finanziamenti!!!”), lasciava chiaramente intendere che il cliente non fosse tenuto a versare inizialmente alcuna somma di denaro per la realizzazione dei lavori rientranti nel percorso Superbonus 110%, laddove, in realtà la società aveva richiesto ai propri clienti il pagamento immediato di una somma quale corrispettivo per la verifica di fattibilità dell’intervento e la contestuale redazione della perizia.

Sul punto l’Autorità ha richiamato il proprio orientamento secondo cui “i mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risultano idonei a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni lette sul profilo social e sul Sito aziendale utilizzati dal Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale delle comunicazioni” e che Internet risulta essere uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale de quo (parere del 13 luglio 2022). ​

In relazione all’utilizzo dei volantini pubblicitari, che secondo la società sono stati prodotti da ex-consulenti commerciali già diffidati dall’utilizzare il nome della società, l’Autorità ha evidenziato che la società è da ritenersi comunque responsabile dell’attività svolta dai suoi agenti/promotori e non ha prodotto la diffida né ha dimostrato di avere posto in essere un sistema di controllo effettivo e preventivo sui contenuti delle iniziative promozionali dagli stessi realizzate.

Alla luce di queste considerazioni l’Autorità ha ritenuto che le informazioni contenute nei messaggi pubblicitari non siano rispondenti al vero e che

  1. risultino formulate in modo ingannevole le informazioni al contenuto e alle caratteristiche dei servizi dalla medesima offerti,
  2. risultano omesse le informazioni relative alla richiesta di pagamento immediato del corrispettivo per la verifica di fattibilità dell’intervento e la redazione della perizia tecnica, rimborsabile solo alla fine dei lavori.

Pertanto, l’Autorità ha sanzionato la società, ritenendo che le condotte dalla stessa poste in essere integrino una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt.21 e 22, del Codice del Consumo, in quanto risultano formulate in modo ingannevole o omesse informazioni rilevanti di cui il consumatore medio necessita per assumere una decisione di natura commerciale consapevole, essendo egli in tal modo indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.  

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Source: retidigiustizia.it

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