Nel caso in cui un immobile acquistato usufruendo dei benefici
“Prima Casa” venga rivenduto entro i successivi 5
anni, per non perdere le agevolazioni è necessario acquistare un
altro immobile, sempre da adibire a prima casa, entro un
anno dall’alienazione.
Non è quindi sufficiente acquisire il diritto di
usufrutto sulla nuova abitazione: l’immobile deve essere
detenuto dal contribuente con piena proprietà.
Agevolazioni prima casa: il diritto di usufrutto non basta
Sull’applicazione delle disposizioni sulle agevolazioni “Prima
Casa” di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 del d.P.R. n.
131/1986 è intervenuta l’Agenzia delle
Entrate con la Risposta
del 4 ottobre 2024, n. 192/E, chiarendo che
l’usufrutto totale a titolo oneroso di una abitazione non è
sufficiente per evitare la perdita delle agevolazioni, né il
diritto alla residua parte di crediti d’imposta spettante.
Agevolazioni prima casa: quali condizioni?
La Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa,
Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, prevede, al comma 1,
che
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