Integra abuso del diritto il mandato a vendere
un immobile ad uso abitativo oggetto di
agevolazioni prima casa, seguito dal successivo
acquisto, da parte del mandante, di una seconda abitazione
usufruendo degli stessi benefici fiscali, in quanto non
sussiste il requisito della non possidenza di un
altro fabbricato idoneo ad abitazione, come richiesto dalla
normativa.
Agevolazioni prima casa: occhio agli abusi
del diritto
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con
l’ordinanza
del 25 luglio 2024, n. 20673, con cui ha confermato la
legittimità degli avvisi di liquidazione per imposte di registro ed
ipocatastali e per imposta sostitutiva a seguito della
revoca delle “agevolazioni prima casa” relative a
un immobile, che in realtà costituiva la seconda abitazione di
proprietà della ricorrente.
La contribuente aveva stipulato con il fratello un contratto di
mandato a vendere senza rappresentanza, con
trasferimento della proprietà in suo favore. Questo, secondo la
ricorrente, avrebbe dimostrato come non fosse più titolare di alcun
diritto sull’immobile e che poteva
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