Una volta conseguita l’agevolazione “prima
casa”, essa non può essere oggetto di rinuncia da parte
del beneficiario, neppure in vista dell’acquisto di una nuova
abitazione e a seguito del versamento della relativa imposta e
delle sanzioni.
Agevolazioni prima casa: la decadenza non significa
annullamento o rinuncia
A stabilirlo, senza alcuna incertezza interpretativa, è la
nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al
d.P.R. n. 131/1986, come ricorda la sentenza
della Corte di Cassazione dell’11 settembre 2024, n.
24402, respingendo il ricorso contro l’avviso di
liquidazione di maggiori IVA e imposta sostitutiva su un atto di
compravendita di un immobile, per la ritenuta
decadenza all’agevolazione prima casa.
Secondo il ricorrente, il Fisco non aveva considerato il
mancato trasferimento entro 18 mesi della
residenza nel Comune dove aveva acquistato l’immobile dieci anni
prima e che aveva rinunciato formalmente ai benefici.
Una tesi che gli ermellini non hanno condiviso, confermando il
giudizio della CTR sulla decadenza dal beneficio c.d. prima
casa per l’omesso
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