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Agevolazioni prima casa: spettano anche per edifici collabenti

Agevolazioni prima casa: spettano anche per edifici collabenti

L’acquisto della prima casa può beneficiare di alcune
agevolazioni fiscali, qualora il contribuente
decida di destinare l’immobile ad abitazione
principale
e non sia proprietario di altre case nello
stesso Comune.

Il principale vantaggio è la riduzione dell’imposta di
registro al 2%
(invece del 9%) per gli acquisti da
privati, o l’IVA ridotta al 4% per gli acquisti da
imprese costruttrici, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa.

Le agevolazioni sono disciplinate nella Tariffa Parte 1,
Articolo 1, Nota II-bis del d.P.R. n. 131/1986 e prevedono, in
linea generale che:

  • l’immobile sia classificato come abitazione non di
    lusso
    , escludendo quindi categorie catastali come A/1
    (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi
    storici);
  • l’acquirente non deve essere titolare di altri immobili
    ad uso abitativo
    nello stesso Comune, né di altri immobili
    acquistati con le stesse agevolazioni su tutto il territorio
    nazionale;
  • l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune in
    cui si trova l’immobile
    entro 18 mesi dall’acquisto.

Tuttavia, la normativa non specifica se queste agevolazioni
possano essere concesse
…continua a leggere

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