Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza sismica degli immobili posti in centri storici, l’Agenzia delle Entrate sta prendendo una posizione diametralmente opposta rispetto a quanto previsto dalla norma, in alcune situazioni negando l’accesso al sismabonus, che nel caso delle persone fisiche diviene supersismabonus al 110%, in altre negando addirittura la possibilità di accedere al bonus ristrutturazioni che prevede una detrazione del 50%.
La Commissione di Monitoragggio Sismabonus del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito un chiarimento sulla questione precisando che il riferimento ai progetti unitari deve essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale e non all’intero aggregato edilizio tipico dei centri storici dove pertanto è possibile procedere con gli interventi locali che consentono di ridurre il rischio sismico. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo >> Super Sismabonus, unità strutturale e centri storici. La parola del CSLLPP
A pochi giorni dal parere del CSLLP analizziamo quali conseguenze hanno generato gli interpelli del Fisco in questo articolo, a firma di Matilde Fiammelli, Dottore commercialista, Revisore contabile e Andrea Barocci, Ingegnere Civile, presidente ISI – Ingegneria Sismica Italiana.
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Gli interpelli e le risposte delle Entrate
Due sono i casi eclatanti presenti ad oggi nel mondo della prassi, ma sicuramente nelle prossime settimane i casi si moltiplicheranno.
Si tratta della risposta ad Interpello n. 909-1222/2021 della DRE Emilia Romagna e della risposta ad interpello n. 904-1310/2021 della DRE della Lombardia.
Il punto comune fra le due istanze che hanno generato le risposte citate è il seguente:
“E’ possibile che nei centri storici, ove gli edifici sorgono uno a ridosso dell’altro, si possano effettuare interventi di miglioramento sismico accedendo al sismabonus ex art. 16, Dl 63/2013 (o supersismabonus come definito dall’art. 119, DL 34/2020) e considerando il singolo immobile oggetto degli interventi come una Unità Strutturale, così definita dal NTC 2018?”
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La risposta è negativa secondo il Fisco. In particolare viene addotta una motivazione alquanto ragionevole, ma che parrebbe non considerare l’evoluzione che la norma ha subito negli ultimi trent’anni. Sia la DRE Emilia Romagna che la DRE Lombardia si appellano al testo letterale dell’art. 16bis, co. 1, lett. i), TUIR il quale afferma:
“sono detraibili gli interventi sugli immobili…i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari“
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Fisco: o tutti o nessuno!
Giocoforza che per il Fisco, gli interventi su un un singolo edificio appartenente ad una “schiera” di immobili, l’uno accanto all’altro, che sorgono in un centro storico non siano detraibili, poiché non eseguiti sulla base di un progetto unitario che includa gli immobili confinanti. Il che succede molto spesso, in quanto si tratta di immobili appartenenti a diversi proprietari i quali, può accadere, che taluni decidano per effettuare gli interventi e tali altri non siano per nulla interessati a detrarre le spese, o non abbiano la voglia o le possibilità di effettuare gli interventi.
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In altre parole il Fisco afferma che gli immobili in centri storici, ai fini delle agevolazioni fiscali devono essere tutti oggetto di interventi oppure il singolo sul quale si interviene non genera le detrazioni.
Eppure, a parere di chi scrive sarebbe necessario fare due considerazioni di base.
La prima, l’art. 16, DL 63/2013, che ha introdotto per la prima volta nel 2017 il sismabonus, è stato fin dal principio finalizzato ad incentivare la riqualificazione antisismica del patrimonio edilizio a fronte della concessione di detrazioni alquanto allettanti (dal 70% all’80% in funzione del salto di classe sismica dell’immobile). Detrazioni che con il supersismabonus sono state innalzate per le persone fisiche al 110%.
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La seconda considerazione prevede che la stessa ratio applicata per l’art. 16, DL 63/2020 tragga le mosse dalla norma di base costituita dall’art. 16, co. 1, lett. i), che prevede, sempre con il medesimo fine di incentivazione alla riqualificazione, la possibilità di detrazione al 50% delle spese sostenute per una serie di interventi sugli immobili.
A tal punto sarebbe quindi d’obbligo pensare che l’intervento su un immobile appartenente ad un centro storico possa dare diritto alle detrazioni previste dalla normativa, proprio per premiare l’intento di volerlo mettere in sicurezza. Ciò perché la ratio della norma è proprio questa.
Tuttavia i tecnici si scontrano con quella sibillina frase che recita:
…ove (gli interventi) riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari…
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Quali sono le conseguenze delle risposte del Fisco?
Da qua la serie di istanze che è nata e le cui risposte hanno spiazzato gli interpellanti.
Ciò porta ad una duplice conseguenza:
- momenti da cardiopalma per professionisti e committenti che si sono visti accettare dagli Enti preposti i vari progetti e che ormai da anni hanno beneficiato delle detrazioni, che stanno recuperando o hanno terminato di recuperare in dichiarazione dei redditi (la possibilità di cessione/sconto in fattura è riferita alle spese sostenute nel 2020/2021);
- momenti di estrema incertezza e malcontento per coloro che, felicissimi di accedere alla maxi detrazione del 110%, si stavano accingendo ad iniziare i lavori, ma vedono infrangersi i loro sogni “antisismici” contro il potente muro del “Parola del Fisco”.
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Tutta colpa di una definizione superata
Alla luce della confusione che si sta creando, si ritiene di poter avanzare una ipotesi che, si spera, presto possa venire condivisa anche dal Fisco, il quale si sta fossilizzando su una definizione che è stata superata dal NTC 2018.
L’espressione utilizzata nell’art. 16bis, co. 1, lett. i) del TUIR (…progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari…) è stata introdotta a partire dal 2003, quando la possibilità di poter accedere alle detrazioni sugli immobili è divenuta un onere detraibile “a regime” (un pò come le spese mediche, che sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi dalla notte dei tempi) ed ha smesso di essere quella norma straordinaria che di anno in anno veniva rinnovata con la legge di bilancio di turno.
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Tuttavia, da quel lontano 2003 nulla è cambiato ed il 16bis, co. 1, lett. i) del TUIR è ben diventato maggiorenne proprio nel 2021.
Nel frattempo, ad opera dell’NTC 2018 è stato introdotto il concetto di Unità Strutturale, sul quale i tecnici si sono basati per condurre le loro attività professionale di progettazione antisismica coordinate con la possibilità di ottenere benefici fiscali.
Secondo tale Norma Tecnica 2018:
“In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.
L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. … omissis…”
E’ evidente che parlare di Unità Strutturale anziché di “progetto unitario e non di singola unità immobiliare” apre il varco a molti sospiri di sollievo sull’accesso del singolo immobile di un aggregato storico alle detrazioni ad oggi in vigore, ciò se solo il Fisco si decidesse a prendere in considerazione il concetto di Unità Strutturale in luogo di quello previsto dall’art. 16 bis, co. 1, lett. i).
Articolo di Matilde Fiammelli e Andrea Barocci.
Consigliamo:
Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% – Libro
Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle…
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