

Sono state pubblicate sul sito dell’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali del MASE la
delibera n. 1
e la delibera n. 2 del 6 marzo
2025, una che esonera dalle verifiche di
idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al
momento della domanda, abbia ricoperto già per almeno 3 anni
consecutivi lo stesso ruolo; l’altra invece che aggiorna le regole
per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà
rese all’Albo.
Vediamone i contenuti nei dettagli.
Albo Gestori Ambientali: quando il legale rappresentante è
esonerato dalle verifiche di idoneità
Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova
normativa sull’esonero delle verifiche di idoneità di cui all’ art.
13 del D.M. 120/2014, con la sostituzione dei commi 5 e 5-ter nella
norma.
Nello specifico, si dispone che è esonerato il legale
rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori
ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto
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