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Ammissibili all’eco e superbonus i nuovi serramenti con diversa geometria degli esistenti? – Condominio Web


Infissi e superbonus le novità della Risposta n. 524/E/2021

In caso di interventi agevolati con l’ecobonus e il superbonus i nuovi infissi (esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione) possono assumere nuove dimensioni e posizioni, purché il valore totale della superficie occupata sia minore o uguale a quella occupata dai serramenti preesistenti.

Questo in sintesi il contenuto della risposta dell’AdE n. 524 del 30 luglio 2021.

Si tratta, a quanto risulta, di una novità; infatti, sino ad oggi si era sempre affermato che negli interventi agevolati con l’ecobonus e con il superbonus gli infissi dovevano mantenere la stessa posizione e dimensione.

Tale punto di vista era confermato dal risponditore automatico “Virgilio” del sito dell’ENEA e lo era stato anche di recente ribadito il 28 aprile scorso in occasione di un’audizione alla Camera da parte dello stesso ENEA.

Precisamente, si legge ancora sulla risposta di Virgilio sulla pagina dell’ENEA dedicata all’ecobonus e a quella dedicata sul superbonus che “Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.”

Su tale audizione abbiamo dedicato un articolo => Ecobonus e superbonus e infissi, il limite della dimensione e della posizione.

Sostituzione infissi, il caso della Risposta n. 524/E/2021

Il caso concreto su cui viene proposta la domanda all’AdE attiene alla ristrutturazione di un immobile a destinazione abitativa unifamiliare; sono programmate sia opere strutturali, comprese opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, come un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione sia orizzontale che verticale dell’edificio.

Si prevede anche, come intervento trainato, la sostituzione degli infissi sia del pianoterra che del primo piano: il foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere spostato di 10 cm più in alto e aumentato di dimensione.

Ciò comporterà quindi la modifica della dimensione dei serramenti esistenti.

Inoltre, si prevede l’aumento di dimensioni di una porta finestra sia in larghezza che in altezza e l’accorpamento di due finestre del piano terra in un’unica finestra di maggiori dimensioni.

L’istante chiede dunque se gli infissi in questo caso rientrano nell’agevolazione.

Ammissibili al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria?

Testualmente, nel punto saliente dell’atto, l’Agenzia afferma che “per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”

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Tale affermazione – “sentito il Ministero dello sviluppo economico” – parte dal presupposto, già affermato in precedenza, che gli interventi di sostituzione degli infissi nell’ambito del superbonus sono un intervento trainato.

Rientrano cioè tra gli interventi di cui all’art. 14 D.L. n. 64/2013 che la norma (art. 119 co.2) prevede possano essere eseguiti con la detrazione del 110, se eseguiti congiuntamente a quelli di efficientamento energetico trainanti.

L’AdE afferma poi che “come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione”.

Detto ciò, l’AdE conclude poi, come risulta dal testo su riportato, che le modifiche sono ammesse, sempre che, a salvaguardia dei principi di efficientamento energetico, la superficie totale occupata dagli stessi sia minore o uguale a quella precedente all’intervento.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione le modifiche in parola erano invece già ammesse.

Il tutto con un “nuovo limite”, quello del valore totale.

Il limite indicato dall’AdE, del valore della superficie totale, potrebbe ingenerare incomprensioni e insofferenze verso quella che potrebbe sembrare un’ingerenza nella sfera privata del singolo da parte dell’amministrazione. Alcuni potrebbero chiedersi il perchè di tale limite.

Fermo restando il faro dell’efficientamento energetico, che costituisce la ratio delle norme in parola ed è quindi quello che dà il senso alle agevolazioni, dette appunto di efficientamento energetico, nella versione ordinaria, ecobonus e nella versione super, superecobonus, il miglioramento di due classi energetiche attiene all’intero edificio ed il risultato della combinazione di più interventi; dovrebbe dunque essere valutato nel complesso il risultato del miglioramento energetico. Perché indicare quest’altro paletto?

V’è però da dire che l’intervento in sé, quello di sostituzione degli infissi, è agevolato se ed in quanto sia di per sè intervento di efficientamento energetico; dunque la valutazione circa il possibile abbinamento al 110 dev’essere effettuata anche sui requisiti tecnici dell’intervento in sé, cui poi vanno aggiunti gli altri previsti dal Decreto Rilancio ai fini del superbonus (conseguimento di due classi energetiche etc.).

=> Qui il link alla risposta n. 515/E/2021

Source: condominioweb.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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