In questo periodo le imprese edili del Reatino coinvolte nei lavori di ricostruzione post sisma si trovano ad affrontare, in seguito al sopraggiungere del Superbonus al 110% e unitamente a Sismabonus ed Ecobonus, ulteriori problematiche nell’emanazione del SAL (il documento di Stato avanzamento lavori) e di conseguenza nell’ottenimento dalle committenze, della liquidità necessaria per far fronte all’aumento dell’importo finale delle opere appaltate. Una situazione ancor più aggravata dall’impennata dei costi dei materiali e nella difficoltà di reperimento degli stessi.
In particolare, tale questione scaturisce non tanto dai SAL relativi al Superbonus, i quali seguono una loro specifica procedura, ma da quelli dei lavori eseguiti per la riparazione di danni lievi, la cui committenza spetta all’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio. Secondo le norme, la liquidazione dei lavori per danni lievi avviene al raggiungimento del 50% dei lavori e poi alla conclusione degli stessi. Come rileva Roberto Bocchi, presidente di Ance Rieti (Associazione Nazionale Costruttori Edili), “queste somme possono essere liquidate solo quando saranno terminati anche i lavori oggetto di agevolazioni fiscali. Perciò l’impresa si trova ad anticipare, oltre ai capitali per gli interventi post sisma già in essere, anche quelli per completare i lavori relativi al sopraggiunto Superbonus. Con le lungaggini burocratiche con cui facciamo i conti, si va ben oltre i 60 giorni per ottenere la cessione del credito ai soggetti preposti”.
Quindi, in seguito alla liquidazione del SAL una volta superato il 50% dei lavori appaltati, l’impresa prosegue nell’esecuzione di quelli mancanti. Però, nel frattempo il committente esprime la possibilità di aderire al Superbonus, che all’inizio non c’era. Così, una volta emessa l’apposita variante per aderire alle nuove agevolazioni, l’importo totale aumenta, aggiungendosi anche gli incentivi di Sismabonus ed Ecobonus. Per completare l’appalto, l’impresa è costretta ad anticipare ulteriori somme per arrivare alla liquidazione dei SAL Superbonus (ripartiti in tre quote: 30%, 40%, 40%), mentre i capitali investiti per le lavorazioni ai danni lievi da sisma saranno recuperati solo all’emissione del SAL finale, che potrà avvenire solo al termine di tutte le tipologie di lavorazioni.
Succede allora che tutto questo può determinare la rinuncia dell’impresa all’esecuzione delle lavorazioni di variante, in quanto con la vigente procedura otterrebbe la liquidazione degli importi per i lavori post sisma soltanto dopo aver completato le lavorazioni previste negli interventi del Superbonus. “Viste anche le difficoltà e le tempistiche per le imprese a aderire alle agevolazioni fiscali – prosegue Bocchi – quali lo sconto in fattura e la cessione del credito ad enti terzi, le stesse non favoriscono l’ottenimento di liquidità immediata, con conseguente notevole esposizione economica con e rischio di rinuncia dell’appalto e/o fermo dei cantieri e concreta possibilità di fallimento della stessa impresa”.
“Chiediamo pertanto – conclude il presidente Ance Rieti – la possibilità di inserire nelle procedure di liquidazione un SAL straordinario, ad oggi non contemplata, per le lavorazioni eseguite e previste unicamente per la riparazione dei danni causati dal sisma, al fine di dare una considerevole copertura economica dei capitali investiti dall’impresa. Questo permetterebbe alla medesima di continuare gli interventi di variante fino al completamento dei lavori commessi”. Ance propone che tale liquidazione sia legata a una tempistica molto limitata (eventualmente adottando la stessa procedura prevista nell’Ordinanza Commissariale n. 118/2021) ed è dovuta all’esigenza di eseguire la liquidazione per le opere di riparazione danni lievi fino alla data di sospensione dei lavori effettuata per la redazione di un progetto di variante inclusivo dei lavori del Superbonus. Una simile procedura era già stata adottata con il D.L. 76/2020 in seguito al blocco dei cantieri per l’emergenza sanitaria e permetteva la liquidazione di SAL per le lavorazioni eseguite fino alla data della sospensione dei lavori.
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