Sì al superbonus anche per gli interventi di riparazione o locali. È quanto emerge dalla risposta a interpello n.560/21 con cui l’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri ha raccolto le indicazioni contenute in due recenti pareri in materia emessi dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017, operante presso il ministero delle infrastrutture.
Il chiarimento era stato richiesto dal proprietario di una villetta a schiera inserita in zona sismica 3, per la quale si erano resi necessari una serie di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dell’abitazione, definiti «di riparazione o locale» dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con dm 17 gennaio 2018. Il quesito era stato presentato per accertarsi che le potenziali misure di riparazione potessero rientrare tra gli interventi coperti delle agevolazioni del 110%, o quantomeno tra quelli previsti per usufruire del sismabonus.
In conclusione, anche per le Entrate questa tipologia di interventi è agevolabile al 110%, detrazione tuttavia fruibile solo a seguito di una valutazione tecnica sulla possibilità di effettuare gli stessi, non di competenza dell’ Agenzia. Nel caso di specie, dunque, il richiedente dovrà disporre di una documentazione che attesti che i lavori per l’adozione delle misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica siano «interventi di riparazione o locali» per potere godere del superbonus.
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