Incombe sul privato l’onere di dimostrare che le opere
realizzate rientrino fra quelle per cui non è richiesto un titolo
ratione temporis, perché realizzate legittimamente
senza titolo. Si tratta infatti dell’unico soggetto ad
essere nella disponibilità di documenti e di elementi di
prova in grado di dimostrare con ragionevole certezza
l’epoca di realizzazione del manufatto.
Ante ’67: il Consiglio di Stato sull’onere della prova
Il Consiglio di Stato torna a parlare di
“ante ’67” e onere della prova a
carico del proprietario dell’immobile, e lo fa con la sentenza
del 21 gennaio 2025, n. 431, con la quale ha
confermato la legittimità di un ordine di demolizione emesso
successivamente al diniego di accertamento di conformità
urbanistica e compatibilità paesaggistica in relazione a un locale
adibito a garage.
Già in primo grado il TAR aveva specificato che il ricorrente
non aveva assolto all’onere di provare l’anteriorità
dell’edificazione rispetto all’entrata in vigore della normativa
vincolistica e del regolamento
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