Spetta sempre al privato l’onere di dimostrare che un’opera
dichiarata abusiva sia in realtà stata realizzata in epoca
ante ’67, mediante la presentazione di prove rigorose ed
elementi oggettivi.
Qualora il soggetto fosse in grado di fornire tali
dimostrazioni, il Comune è tenuto a compiere in merito un’adeguata
istruttoria, non potendosi limitare a fornire elementi incerti in
ordine alla presumibile data di realizzazione al fine di
giustificare l’adozione dell’ordine di
demolizione.
L’Amministrazione, allo stesso modo, è anche tenuta al rispetto
delle condizioni stabilite dalla legge per poter esercitare
l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in
sanatoria, sia in merito alle tempistiche concesse che
all’obbligo di comparare correttamente l’interesse pubblico con
quello del privato alla conservazione del titolo.
Opere ante ’67: prove congrue annullano la demolizione
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza n. 9582 del 29
novembre 2024, che, in parte, dispone la riforma della
sentenza del TAR, accogliendo il ricorso per l’annullamento
dell’ordine demolitorio relativo ad un manufatto ante ’67
e,
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