La bozza di revisione del Testo Unico Edilizia (la nuova
Disciplina delle Costruzioni) contiene un articolo (il 39, che
difficilmente sarà mai approvato) mediante il quale sono
considerati legittimi, anche in presenza di diverse disposizioni
nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi
edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’1 settembre 1967 (data di
entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765), ivi compresi
quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri
abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano
individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente.
Ante 67: la nuova disciplina delle costruzioni e il Salva
Casa
Una disposizione molto discussa che avrebbe l’obiettivo di
tirare la classica “riga” su una data importante, al fine di
trovare una soluzione all’annosa questione che riguarda
l’abusivismo diffuso sul patrimonio edilizio nazionale. Sempre
questo articolo prevede che la prova della data di realizzazione
entro l’1 settembre 1967 sia provato mediante adeguata
documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici,
planimetrie catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo,
non assumendo valore di prova le dichiarazioni
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