

L’espressione “ante ’67”, con cui si definiscono gli edifici
costruiti prima del 1° settembre 1967, fa
riferimento a una data spartiacque in Italia, ovvero l’entrata in
vigore della c.d. “Legge Ponte” n. 765/1967,
che ha introdotto l’obbligo del permesso di costruire per tutti gli
edifici realizzati nei Comuni dotati di un piano regolatore
generale.
Ante ’67: l’onere della prova della data di costruzione
Fino a quel momento, in molti Comuni italiani non era necessario
un titolo edilizio per costruire, e spesso gli edifici venivano
realizzati senza autorizzazioni specifiche. Per questo motivo, gli
immobili “ante ’67” sono spesso considerati legittimi anche in
assenza di un formale titolo abilitativo, a meno che non emergano
violazioni rispetto alle norme edilizie dell’epoca.
Ciò non toglie che se un immobile è ante ’67, la sua regolarità
edilizia può essere presunta, ma è comunque necessario
verificare:
- la presenza di eventuali vincoli (paesaggistici, sismici,
idrogeologici); - la realizzazione di modifiche successive che potrebbero essere
abusive; - la normativa urbanistica vigente, che potrebbe richiedere
sanatorie o adeguamenti.
Se quindi “ante 67” può
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