La dimostrazione dell’epoca di costruzione di un manufatto è un
onere sempre a carico del privato e, qualora essa non sia
identificabile con certezza, non è
possibile applicare le eventuali deroghe previste al
permesso di costruire o a eventuali vincoli sull’area.
Ne consegue che un ordine di demolizione di un
manufatto di cui non sia provata né la costruzione ante
’67, né l’esistenza dell’immobile prima dell’apposizione
del vincolo paesaggistico è legittima.
Immobili senza permesso di costruire: demolizione legittima
senza prove su ante ’67
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 2 ottobre 2024, n. 7948, con cui ha confermato la
legittimità dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei
luoghi per un manufatto realizzato senza alcun titolo
abilitativo e per altro ulteriormente definito dopo un ordine
di sequestro.
Già il TAR aveva già rigettato il ricorso in quanto:
- sull’epoca di ultimazione delle opere asseritamente
realizzate era onere del ricorrente (e non
dell’amministrazione procedente) fornirne la prova, il che non è
avvenuto né
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