Una stazione appaltante non può operare la revisione dei
prezzi contrattuali in un appalto di
servizi disciplinato dal d.Lgs. n. 50/2016, per il
quale la lex specialis non abbia previsto clausole ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice e per il quale non
trovano applicazione le disposizioni emergenziali, riferite
esclusivamente agli appalti pubblici di lavori.
Appalti di servizi: no a revisione prezzi se il disciplinare
non lo prevede
A chiarirlo è ANAC con il parere di funzione
consultiva del 20 marzo 2024, n. 14, in relazione a
una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento di un servizio
di ristorazione, per cui un’impresa ha richiesto la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali, considerato un
aumento dei costi dovuto a eventi imprevedibili quali l’emergenza
Covid e il conflitto in Ucraina.
La normativa applicabile ratione temporis prevedeva
come facoltativa la clausola di revisione dei
prezzi ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
nella lex specialis non è stato previsto
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