Non è coerente con i principi di proporzionalità e attinenza dei
requisiti di partecipazione consentire agli
operatori di avvalersi di attività quasi marginali svolte
all’interno di una progettazione per dimostrare la propria
capacità tecnica dell’intera progettazione.
Un simile modus operandi potrebbe infatti condurre al
paradosso che attività del tutto residuali e irrisorie dal punto di
vista economico e di esperienza pregressa possano legittimare
l’affidamento di intere progettazioni, anche
estremamente complesse e di importo particolarmente rilevante, con
il rischio che tutti i soggetti intervenuti a vario titolo nella
stessa attività progettuale possano avvalersi delle categorie e
classi per l’intero importo.
Appalti integrati: ANAC interviene sui requisiti di capacità
professionale
Sono questi i presupposti sulla base dei quali
ANAC, con Atto
del Presidente del 15 maggio 2024, fasc. n. 4925/2023,
ha confermato la non conformità dell’operato di una Stazione
appaltante che, nell’ambito di un appalto integrato relativo alla
progettazione e alla realizzazione di un edificio scolastico con
fondi PNRR, un affidamento
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.