Come espressamente previsto all’art. 225, comma 2 del D.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei contatti pubblici), l’1 gennaio 2024 ha
acquisito efficacia la parte del nuovo Codice relativa alla
digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Digitalizzazione appalti pubblici: operativa la Parte II, Libro
I del Codice Appalti
Entrando nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2023 è stato
possibile applicare in via transitoria alcune parti del “vecchio”
D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività relative:
- alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti; - alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure
di cui alla lettera a); - all’accesso alla documentazione di gara;
- alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- alla presentazione delle offerte;
- all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti
anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Dall’1 gennaio 2024, senza alcun transitorio/periodo di
prova/assestamento/demo, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici si sono ritrovati catapultati
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