Quanti RUP possono essere nominati nel corso di
un procedimento, distinguendo tra fasi di affidamento,
programmazione, progettazione ed esecuzione?
Nomina RUP e nuovo Codice: chiarimenti dal MIT
Sulle previsioni dell’art. 15, comma 4 del d.Lgs. n. 36/2023 è
intervenuto il supporto giuridico del MIT con il
Parere del 4 luglio 2023, n. 2098, con il
quale è stata confermata l’ipotesi della stazione appaltante che
chiedeva chiarimenti in materia.
La norma dispone che “Ferma restando l’unicità del RUP, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare
modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un
responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per
la fase di affidamento”.
È quindi corretta l’interpretazione della SA per cui può essere
fatta unicamente la nomina di 2 responsabili del
procedimento, uno per la fase di affidamento e un altro
per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione,
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