L’offerta economica è modificabile
esclusivamente quando si sia in presenza di un errore
materiale, rinvenibile ictu oculi e la cui
correzione non porti a un’alterazione di quanto il concorrente ha
inizialmente proposto.
Modifiche all’offerta economica: casi ammessi
Lo spiega bene il TAR Lombardia, con la
sentenza
del 12 febbraio 2024, n. 336, respingendo il
ricorso di un operatore contro l’aggiudicazione, in favore di un
altro concorrente, di un appalto di forniture e
servizi servizio, la cui procedura di gara si è
interamente svolta su piattaforma elettronica. Tra gli adempimenti
richiesti, la compilazione dell’offerta economica su due moduli: il
primo con l’importo complessivo e l’altro con il costo unitario
della fornitura.
All’apertura delle buste, il RUP ha segnalato che l’offerta
economica presentata dall’aggiudicataria era caratterizzata “ictu
oculi” da un errore materiale nella compilazione dell’importo
complessivo. er questo motivo, una volta riconosciuto
l’errore, la concorrente ha presentato l’offerta economica
corretta, cosa che invece, secondo la ricorrente, sarebbe
corrisposta alla presentazione di una nuova, diversa offerta
economica.
Ok alla correzione
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