Nell’appalto di opere pubbliche si definisce
come registro di contabilità solo il documento le
cui pagine sono “preventivamente numerate e firmate
dall’ingegnere capo e dall’appaltatore” e nel quale le singole
partite siano iscritte “rigorosamente in ordine cronologico” (art.
52 r.d. n. 350/1895), per cui esso non può identificarsi né con il
“libretto delle misure”, sul quale si annotano “la misura e la
classificazione dei lavori” (art. 42 r.d. n. 350/1895), né con il
“giornale dei lavori” di cui all’art. 40 del r.d. cit., in cui si
registra settimanalmente la progressione dei lavori.
Riserve negli appalti pubblici: il registro di contabilità
Lo ricorda la Corte di Cassazione, sez. I
Civile, con l’Ordinanza
del 29 novembre 2023, n. 33118, con cui ha
respinto il ricorso proposto da una Stazione appaltante,
confermando il risarcimento nei confronti dell’impresa esecutrice
in ordine alla mancata iscrizione delle riserve nel registro della
contabilità.
Secondo la ricorrente, le riserve sarebbero state presentate
tardivamente, ma questa
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.