In una gara d’appalto, i costi della manodopera
sono sempre scorporati da quelli soggetti a ribasso e l’importo
ribassabile, in un appalto integrato, è dato dalla
somma del costo dei lavori e dei costi per la
progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione.
Costi della manodopera: non sono inclusi nell’importo
ribassabile
Nel ribadire l’impossibilità di applicare il ribasso ai costi
della manodopera, il TAR Calabria, con la sentenza
dell’8 febbraio 2024, n. 120, ha richiamato le
disposizioni dell’art. 41, comma 14, del d.Lgs. n 36/2023
(nuovo Codice dei Contratti Pubblici), secondo cui
“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo
posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente
individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo
quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della
sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare
che il ribasso complessivo dell’importo deriva
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