Gli appalti pubblici devono sempre essere affidati a un prezzo
che consenta un adeguato margine di guadagno per
le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero
inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre
che ad un probabile contenzioso: qualora i costi non considerati o
non giustificati siano invece tali da non poter essere coperti
neppure mediante il valore economico dell’utile stimato, è evidente
che l’offerta diventa non remunerativa e,
pertanto, non sostenibile.
Appalti pubblici: la sostenibilità dell’offerta economica
Diversamente la procedura di gara è legittima, così come la base
d’asta determinata dalla stazione appaltante: ne è conferma il caso
affrontato dal Consiglio di Stato con la
sentenza del
27 marzo 2024, n. 2908, con la quale ha
confermato la decisione del TAR e respinto il ricorso per
l’annullamento di un bando, degli altri atti della lex
specialis di gara e della delibera di indizione
nell’ambito di una procedura (esclusa dall’applicazione
del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art.
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