L’ente pubblico che abbia appaltato la realizzazione di un’opera
o di lavori pubblici è tenuto ad emettere il certificato di
collaudo o quello di regolare esecuzione dei
lavori eseguiti una volta ultimati; l’omissione o il
ritardo di tale adempimento comporta l’estinzione delle
garanzie fideiussorie.
Questo perché, in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini
dello svincolo delle polizze fideiussorie, la risoluzione
anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore è
assimilabile a quella della integrale esecuzione dell’opera
appaltata e dell’omissione o del ritardo
dell’amministrazione nell’effettuazione del collaudo e
nell’approvazione del relativo certificato nel termini previsti
dalla legge. Pertanto, anche nella prima ipotesi è obbligatorio il
collaudo, sia pure parziale e limitato alla parte
dei lavori eseguiti, pena l’estinzione della garanzia
fideiussoria.
Risoluzione contratto per inadempienza: collaudo opere comunque
obbligatorio
Sulla base di questi presupposti, più volte confermati dalla
giurisprudenza, la Corte di Cassazione, con
l’ordinanza
del 4 dicembre 2023, n. 33858, ha accolto il ricorso
di una società di assicurazioni che
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