Come si applica la disciplina delle garanzie provvisorie
prevista dall’art. 53 del nuovo Codice dei
Contratti nel caso di appalti di servizi in cui la soglia
sia particolarmente elevata?
Garanzie provvisorie: le previsioni del Condice dei
Contratti
A chiederlo al Supporto Giuridico del MIT è una
stazione appaltante, che ha fatto presente come l’art. 53 del
D.Lgs. n. 36/2023 dispone che:
- nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1,
la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c),
d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione
della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze
particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure
nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto
equivalente (comma 1); - quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo
ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto
nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di
affidamento. (comma 2).
Nel dettaglio, la SA istante
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