L’art. 50
del D.Lgs. n. 36/2023 – il Codice dei contratti pubblici ovvero la
norma che regola in Italia i contratti di lavori, servizi e
forniture – dispone che per gli affidamenti di importo inferiore
alle soglie comunitarie (gli appalti sottosoglia) le stazioni appaltanti
“procedano” utilizzando le procedure semplificate.
Le procedure semplificate nel sottosoglia
Il verbo (procedere) e il tempo utilizzati (l’indicativo)
“dovrebbe” voler significare che nel sottosoglia le stazioni
appaltanti non abbiano alternative alle seguenti procedure:
- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando.
Procedure semplificate che, al netto dei principi regolatori del
Codice (soprattutto del principio di
rotazione), offrono alle stazioni appaltanti molta più
discrezionalità e velocità per l’affidamento dei contratti.
Cosa può accadere se una stazione appaltante decidesse di optare
per una procedura aperta? La risposta è molto semplice:
assolutamente nulla.
Pur essendo un “obbligo” normativo previsto espressamente dal
Codice dei contratti, scegliere di optare per una procedura aperta
non comporta
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