Tra le più grandi e “vistose” novità del D.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei contratti) vi è certamente il titolo I, parte I del
Libro I, relativa ai principi generali che devono guidare
l’attività delle stazioni appaltanti.
L’applicazione dei principi
Tra questi, i principi del risultato (art. 1) e, soprattutto,
della fiducia (art. 2) rappresentano probabilmente quelli sui quali
la giurisprudenza si dovrà confrontare maggiormente perché, pur con
lo scopo di colmare alcuni vuoti normativi e frammentazioni
operative, presuppongono una (appunto) fiducia nella capacità di
scelta delle pubbliche amministrazioni, incoraggiate a ricorrere
alla discrezionalità e allo spazio valutativo di tipo tecnico, con
un deciso cambio di paradigma rispetto al precedente Codice.
Come più volte ripetuto nel corso del dibattito dell’ultimo
anno, si è assistito ad una trasformazione da Codice guardiano a
Codice volano, con l’intento di agevolare le scelte discrezionali
della pubblica amministrazione all’interno di un quadro di regole
complesso, pur semplificato nella “struttura”.
Appalto integrato e cause da esclusione: nuova sentenza del
TAR
Sul principio della fiducia e
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