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Appartamento nella villetta quadrifamiliare, può essere considerato autonomo ai fini del Superbonus? – la Repubblica – NEWS110

 Il comma 1-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che  per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Inoltre si precisa che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.  L’Agenzia delle entrate nella risposta 62/2021 ha chiarito che l’accesso si considera “autonomo” anche se si accede da un   passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, “non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione”. Quindi anche se lei accede alla sua casa utilizzando da un passaggio  comune che porta alla pubblica via l’appartamento può essere considerato  indipendente in quanto l’Agenzia ha chiarito che non è rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione.

Source: repubblica.it

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