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Asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario Dei: chiarimenti – CASA&CLIMA.com

La norma della legge di bilancio che prevede la possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario Dei, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha carattere interpretativo?

A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate nel corso della manifestazione Telefisco, a cura del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, tenutasi lo scorso 27 gennaio.

telefisco 2022

LA RISPOSTA DELL’ADE. “L’articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, numero 234 (legge di bilancio 2022), ha riprodotto le modifiche all’articolo 121 del Dl 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, disposte del decreto-legge 11 novembre 2021, numero 157, abrogato dall’articolo 1, comma 41, della citata legge di bilancio 2022, introducendo il comma 1-ter), che:

– alla lettera a) prevede l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per interventi, diversi dal superbonus 110%, di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cosiddetto sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo 121);

– alla lett. b) prevede che i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020.

Tale comma 13-bis, come modificato dall’articolo 1 della legge di bilancio 2022, comma 28, lettera i), che ha riprodotto la modifica introdotta dall’abrogato Dl 157 del 2021, prevede che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del superbonus, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (di cui al comma 13 lettera a) – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

La lettera l) del medesimo comma 28 ha, inoltre, integrato il citato comma 13-bis stabilendo che i prezzari individuati con il decreto Mise del 6 agosto del 2020, per gli interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al superbonus), «devono intendersi applicabili» anche:

– per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63 del 2013 (sismabonus e super sismabonus);

– per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (bonus facciate);

– per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir.

Considerata la formulazione del periodo introdotto dalla lettera l) del comma 28, si ritiene che la disposizione abbia valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto Mise del 6 agosto 2020”.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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