di: Arch. Emanuele Meloni
Presentare la domanda di accesso al Superbonus, prevede una serie di adempimenti, di cui l’asseverazione ne rappresenta la sintesi formale, tra requisiti tecnici e congruità dei costi. Vediamo tutto nel dettaglio, dai contenuti fino alla procedura di compilazione, termini e modalità di trasmissione ad ENEA
Indice degli argomenti:
Per poter usufruire del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus), previsti dall’art.119 del Decreto Rilancio anche usufruendo, in alternativa delle detrazione diretta, della cessione del credito o sconto in fattura, è fondamentale l’asseverazione dei requisiti tecnici e della congruenza dei costi da parte di un tecnico abilitato- .
Vediamo nel dettaglio tutta la documentazione necessaria, i requisiti da rispettare, la procedura di compilazione, tempi e modalità di invio della domanda per l’accesso al Superbonus, consapevoli che errori formali o false dichiarazioni potrebbero esser causa della decadenza dei benefici fiscali e fonte di provvedimenti sanzionatori.
Gli adempimenti per il Superbonus
Gli adempimenti generali per l’accesso al Superbonus (art. 119 del Decreto rilancio), in accordo con l’art. 6 del Decreto 6 agosto 2020 (DM Requisiti Ecobonus), sono:
- depositare la relazione tecnica ex-Legge 10
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi e la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici
- APE ante e post intervento (APE convenzionale)
- visto di conformità (solo in caso di cessione del credito/sconto in fattura)
- certificazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (ove previsto)
- effettuare i pagamenti nelle modalità previste (bonifico bancario o postale)
- conservate le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute
- trasmettere i dati all’ENEA (entro novanta giorni dalla fine dei lavori)
Salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito (art. 121 del Decreto Rilancio), le persone fisiche o enti – non titolari di reddito d’impresa – devono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale (dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). Le fatture o le ricevute fiscali, del bonifico bancario o postale, sono prove delle spese effettivamente sostenute e, vanno perciò conservate.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici condominiali va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
L’Asseverazione «Superbonus» serve per:
- Superbonus utilizzo diretto – invio a fine lavori
- Superbonus cessione del credito – SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori
- Superbonus sconto in fattura – SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori
Rientrano tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, quali per esempio, la redazione della relazione tecnica Legge 10, il rilascio degli APE, delle asseverazioni, etc.
L’asseverazione Superbonus
L’asseverazione è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, con la quale attesta che gli interventi per il Superbonus (commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto rilancio) sono rispondenti ai requisiti tecnici (di cui all’allegato A del decreto requisiti ecobonus), nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus.
Ai fini dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale al 110 percento e dell’opzione per la cessione o lo sconto, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, è necessario richiedere:
- per interventi di efficientamento energetico (ecobonus): l’asseverazione che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute
- per interventi antisismici (sismabonus): l’asseverazione dell’efficacia degli interventi e la corrispondente congruità dei costi (da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza).
L’asseverazione per il SuperEcobonus riguarda quindi:
- Requisiti tecnici
- Congruità dei costi
All’asseverazione SuperEcobonus si allega sempre il Computo metrico (a differenza dell’Ecobonus «ordinario» che non va trasmesso all’Enea, ma conservato a cura del Soggetto Beneficiario).
Il DM 6 agosto 2020 o “decreto Asseverazioni” disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi del Superbonus – di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto rilancio, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Il tecnico abilitato nelle asseverazioni o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate, dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica, come i requisiti igienico-sanitari e le barriere architettoniche.
Requisiti tecnici
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 sono entrati in vigore il Decreto Requisiti Ecobonus e il Decreto Asseverazioni, che regolano l’accesso agli incentivi fiscali dell’Ecobonus e del Superbonus. Il DM 6 agosto 2020 “Requisiti ecobonus” disciplina i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare al fine di godere delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), per interventi finalizzati al recupero o cessione restauro della facciata esterna degli edifici, cd. Bonus Facciate (articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160) e gli interventi del cd. Super Ecobonus del 110%.
Il Superbonus per la riqualificazione energetica (ecobonus), interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti termici (o di climatizzazione invernale), deve:
1. rispettare i requisiti tecnici di cui al Dm 6 agosto 2020 (DM Requisiti Ecobonus);
2. dimostrare che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o, se tecnicamente non possibile, di una sola (la + elevata)
Il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, da allegare all’asseverazione redatta dal tecnico e inviata ad ENEA.
I requisiti tecnici per l’accesso al SuperEcobonus riguardano:
- il soggetto beneficiario ammesso
- le caratteristiche dell’immobile oggetto di intervento
- interventi ammessi alla detrazione (trainanti e trainati)
- i materiali isolanti (devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi o CAM)
- la trasmittanza degli elementi opachi e trasparenti (deve essere inferiore ai valori minimi dell’Allegato E)
- gli impianti termici (devono rispettare i requisiti degli allegati e il DM 37/08)
L’intervento per il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza sismica – sismabonus, deve:
- dimostrare la riduzione del rischio sismico
- essere eseguito su un immobile in zona sismica 1,2,3 (esclusa la zona 4)
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche l’asseverazione relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
APE ante e post intervento
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o “certificato energetico”) è quel documento – essenziale nel caso di acquisto, locazione, nuova costruzione o recupero edilizio (ristrutturazione o riqualificazione) – che attesta la prestazione energetica di un immobile, assegnando una corrispettiva classe energetica e indicando gli interventi migliorativi più convenienti.
L’art. 7 del Decreto Requisiti Ecobonus, disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE) successivamente all’esecuzione degli interventi, redatto ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 192/05, da tecnici abilitati che possiedano le caratteristiche di indipendenza ed imparzialità fissate dal DPR 75/20133.
In particolare, specifica che per gli interventi del Super ecobonus al 110% è necessario produrre anche gli APE ante e post intervento redatti in fase di progettazione, da non confondere con l’APE successivo all’esecuzione degli interventi, rimandando all’Allegato A, punto 12, le modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari.
Gli attestati di prestazione energetica (APE), se redatti per edifici con più unità immobiliari (condomini), vengono detti “convenzionali” (appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente per il Superbonus).
L’APE convenzionale è redatto per l’intero edificio e non per la singola unità immobiliare, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento.
Tutti i valori di prestazione energetica, si calcolano a partire da quelli delle singole unità immobiliari. Ad esempio, l’indice di prestazione energetica dell’intero edificio (EP gl,nren,rif,standard (2019/21)) è ottenuto dalla media ponderata del prodotto tra superficie utile e coefficienti specifici delle singole unità immobiliari e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
L’APE convenzionale, riferito all’intero edificio e prodotto nella situazione ante e post intervento, ha lo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell’Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al Decreto Linee Guida APE del 26 giugno 2015.
Per gli interventi di efficientamento energetico che beneficiano del Superbonus – Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che attesta il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono inoltre allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati (progettista o direttore dei lavori), nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La congruità dei costi (computo metrico)
Per gli interventi relativi al Superbonus, il tecnico abilitato deve allegare all’asseverazione il computo metrico che attesta la congruità delle spese, ovvero che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, in accordo con il punto 13 dell’allegato A del DM del 6 agosto 2020, attraverso:
In accordo con il punto 13 dell’allegato A del DM del 6 agosto 2020, per gli interventi di cui al SuperEcobonus (art. 119, commi 1 e 2, ovvero interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica), il tecnico abilitato giustifica la congruenza dei costi attraverso:
- i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l’edificio oggetto di intervento;
- in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.
Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell’allegato I del DM 6 agosto 2020.
È fondamentale ricordare che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Pertanto, occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo, e una volta compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a riferimento. Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI).
Il Computo Metrico da allegare è il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo. Nei SAL successivi (60% e fine lavori), è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d’opera.
In caso di varianti in corso d’opera, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all’interno del computo metrico.
Il Computo Metrico da allegare deve essere unico e contenere:
- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
- le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione energetica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento). Devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016
- le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.
Per ciascuna voce, occorre specificare quale sia il prezzario preso a riferimento. Gli importi sono comprensivi di IVA, quando questa rappresenta un costo per il soggetto beneficiario.
Per gli interventi, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore– come la sostituzione degli infissi – l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I del DM Requisiti Ecobonus.
Qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi stabiliti.
Procedura di compilazione dell’asseverazione
Per compilare e protocollare le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa sul Superbonus 110% (art. 119 legge n. 77/2020 e dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020) occorre andare al sito detrazionifiscali.enea.it
Il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione, deve apporre il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale, attestante il possesso dell’iscrizione all’albo professionale e di svolgimento della libera professione.
Costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:
- la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6;
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
Il massimale della polizza di assicurazione deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all’asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale non può essere inferiore a 500.000 euro.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’art. 119, comma 13 -bis del decreto rilancio ed è redatta secondo il modulo tipo specifico contenuto negli allegati:
- con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi – (allegato 1)
- con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori (allegato 2)
L’asseverazione di un SAL (30 e 60%) va in ogni caso completata, a intervento ultimato, dall’asseverazione di fine lavori.
Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione
L’asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al citato decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso la piattaforma apposita (detrazionifiscali.enea.it).
All’ENEA va trasmesso, ottenendo ricevuta informatica, ed entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i seguenti modelli:
- l’Allegato C, contenente i principali dati estratti dall’APE o dall’attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
- l’allegato D, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
- l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
Le comunicazioni tra il tecnico ed ENEA, ad eccezione dei provvedimenti sanzionatori (in caso di dichiarazioni fraudolente, emerse a seguito di verifica), avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico dedicato.
L’asseverazione, regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato, deve fornire le seguenti dichiarazioni:
- che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio;
- per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici (dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus) garantiscano la rispondenza degli interventi ai requisiti e che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili (ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio);
- che, per gli eventuali ulteriori interventi “trainati” (di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio;
- della congruità al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
- che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000- n. 445;
- del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6;
- che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
- che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
ENEA, all’esito positivo della verifica, rilascia la ricevuta informatica comprensiva del codice identificativo della domanda.
Il visto di conformità (solo per cessione o sconto)
L’art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevede che il Superbonus 110% può essere ceduto a banche, intermediari finanziari, fornitori e altri soggetti privati. Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali bisogna inviare innanzitutto all’ENEA l’asseverazione attraverso l’apposito sito e solo dopo il 5° giorno dal rilascio della ricevuta si può successivamente trasmettere il modulo per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o per lo sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60%
dell’intervento complessivo.
Nel caso dei Condomìni, non è necessario che l’opzione sia esercitata da tutti i condomini- . Ogni condomino, infatti, può scegliere se fruire direttamente della detrazione, chiedere lo sconto in fattura, ovvero cedere il credito fiscale.
Il principale vantaggio della cessione del credito di imposta è che si ottiene subito la somma spesa (alla conclusione della pratica in banca) anziché aspettare cinque o dieci anni, attraverso i benefici fiscali. Quei benefici passano alla banca, che incasserà il nostro credito nel giro appunto di alcuni anni.
Val la pena ricordare che tutte le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni sono detraibili.
Verifiche e provvedimenti sanzionatori
La regolarità delle asseverazioni è accertata con controlli a campione svolti da ENEA che elabora e sottopone alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse.
Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. Il programma specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018.
Le risultanze dei controlli effettuati sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Mise con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all’art. 5, comma 5, procede nei confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione infedele con la contestazione (di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981), effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.
La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all’art. 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato.
Per approfondire:
- Decreto Rilancio, legge 19 maggio 2020, n. 34
- Mise, Decreto Requisiti, 6 agosto 2020
- Mise, Decreto Asseverazioni, 3 agosto 2020
- Enea, Approfondimenti Superbonus 110
- Portale superbonus, Mise
- Portale Superbonus, ENEA
- Portale Superbonus, Agenzia delle Entrate
- Invio domanda Superbonus: detrazionifiscali.enea.it
Source: infobuild.it
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