L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo
rispetto ai titoli edilizi che legittimano l’intervento
dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Pertanto, anche qualora dovesse essere rilasciato il Permesso di
Costruire, il mancato invio dell’autorizzazione paesaggistica, ove
obbligatoria, costituisce una violazione di legge che rende
l’immobile abusivo.
Mancato invio autorizzazione paesaggistica: le conseguenze
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 29 novembre 2024, n.
9606, accogliendo il ricorso di una
Soprintendenza per la riforma della sentenza di primo grado
relativa a un’istanza di accertamento di
compatibilità – richiesta ai sensi dell’art. 167,
comma 4, del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) – per opere realizzate in
difformità dalla concessione edilizia e dall’autorizzazione
paesaggistica.
In particolare, la Soprintendenza aveva correttamente negato il
rilascio dell’accertamento in quanto gli abusi erano stati eseguiti
in corrispondenza di un locale sottotetto conseguito senza
l’autorizzazione paesaggistica obbligatoria,
trattandosi di area sottoposta a
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