Il parere della Soprintendenza per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, reso tardivamente nell’ambito di
una conferenza di servizi, è da considerarsi tamquam non
esset, essendo intervenuto il silenzio
assenso previsto dall’art. 17-bis della legge n.
241/1990.
La norma disciplina gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei
rapporti tra amministrazioni pubbliche, nel caso in cui
l’amministrazione procedente deve acquisire, su uno schema o
proposta di provvedimento l’assenso, concerto o nulla osta,
comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche queste
devono comunicare la propria determinazione entro un
termine tassativo, decorso inutilmente il quale si
forma ope legis il silenzio assenso.
Ne deriva che, su un’istanza di parere di compatibilità
paesaggistica presentata da un Comune ben 6 anni prima, e
su cui la Soprintendenza non ha dato riscontro entro il termine
tassativo di 90 giorni, si intende perfezionato il silenzio
assenso.
Autorizzazione paesaggistica: quando si forma il silenzio
assenso?
A spiegarlo è il TAR Sicilia con la
sentenza del 6
settembre 2024, n. 2506, accogliendo parzialmente il
ricorso
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