

Il silenzio inerzia di un’amministrazione
regionale nel rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) non può essere impugnato direttamente. Chi lo
subisce deve prima attivare il potere sostitutivo
statale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n.
112/1998, coinvolgendo la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Solo in caso di esito negativo è possibile
proporre l’actio contra silentium.
Silenzio inerzia sull’autorizzazione unica ambientale: ricorso
inammissibile
A chiarirlo è il TAR Sicilia con la sentenza
del 6 marzo 2025, n.
507, che ha dichiarato
inammissibile il ricorso di una società contro il
silenzio dell’amministrazione su una richiesta di
autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n.
152/2006. Il Tribunale ha stabilito che, prima di ricorrere in sede
giurisdizionale, il soggetto interessato avrebbe dovuto attivare il
potere sostitutivo statale.
La società ricorrente aveva presentato un’istanza ai sensi
dell’art. 208, D.Lgs. 152/2006, ma la Regione non
aveva risposto nei termini previsti. Di fronte all’inerzia
dell’ente, la società si era rivolta
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