L’avvalimento solo premiale consentito dal
nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), non può
essere applicato retroattivamente per gare bandite ai sensi del
d.Lgs. n. 50/2016.
Avvalimento solo premiale: no del Consiglio di Stato
all’interpretazione autentica del nuovo Codice
No quindi all’interpretazione autentica di una
norma introdotta con il d.lgs. n. 36/2023, che ha modificato
profondamente l’istituto dell’avvalimento, come spiega il
Consiglio di Stato con la sentenza
del 28 maggio 2024, n. 4732 respingendo il ricorso di
un operatore che aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione
in favore di un altro operatore, chiedendo:
- di applicare l’avvalimento solo premiale, che avrebbe
incrementato il proprio punteggio determinando la prima posizione
in graduatoria; - di appurare l’illegittima verifica dei requisiti del
concorrente aggiudicatario avvenuta successivamente
all’aggiudicazione della gara.
Tesi non condivise da Palazzo Spada, che ha confermato il
corretto operato della stazione appaltante e le decisioni del
TAR.
Verifica dei requisiti aggiudicatario: fase susccessiva
all’aggiudicazione
Per quanto riguarda la fase di verifica dei requisiti,
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